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mercoledì 25 gennaio 2012

SRL semplificata con 1 euro, decreto Monti, norma e considerazioni



Il Decreto Monti sulle liberalizzazioni ha inserito un nuova nuova norma del codice civile, l’art. 2463-bis, che regola la costituzione di una “società semplificata a responsabilità limitata” tra persone di età inferiore a 35 anni, versando il capitale sociale di 1 euro e senza atto notarile.
Questa novità apre interessanti scenari, in particolare per le imprese startup, e numerosi punti di domanda sia sulla norma sia sulla sua effettiva “completezza” per favorire la nuova imprenditoria italiana.

Testo dell'art. 2463-bis introdotto dal Decreto Monti:

1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.
3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.